La UILCA di Roma Rieti e Lazio ha rinnovato anche quest’anno la convenzione relativa alle polizze con la Rela Broker, con cui la nostra organizzazione lavora da diversi anni.
Questa offerta si affianca a quella proposta dalla UILCA nazionale.
Oltre alle RC Ammanchi di cassa e RC Perdite Patrimoniali, di cui trovate alcuni elementi riepilogativi qui di seguito, vi segnaliamo che sono state siglate anche convenzioni per le polizze Tutela Legale Bancari, Estimatori Pegni, RC Contratti Misti.
Relativamente alla garanzia R.C. Ammanchi di Cassa vi indichiamo i seguenti contenuti:
- Opzioni con massimali da € 8.000,00 – € 10.000,00 – € 15.000,00
- Sono incluse le operazioni relative alla gestione del bancomat, dei bancomat evoluti, cassa assistita, cassa virtuale in remoto, ecc.
- Nessuna franchigia sul 1° sinistro
- Per i lavoratori a tempo determinato, interinali, in maternit, pensionamento, ecc. possibilità di stipulare polizze temporanee
Nella garanzia R.C. Perdite Patrimoniali segnaliamo:
- Attività di smart working inclusa in copertura
- Copertura per errori materiali involontariamente commessi, sia con colpa lieve che con colpa grave
- Nessuna franchigia sul 1° sinistro se di importo pari o inferiore ad € 3.000,00
- Garanzia retroattività di 10 anni
- Opzioni massimali fino a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
- Attività di recupero crediti
- Attività Assicurativa
- Attività svolta all’esterno dei locali della banca
- Operazioni relative alla gestione del bancomat, bancomat evoluti, ecc.
- Attività svolta dai dipendenti di banca presso società di recupero crediti
- Sono compresi i danni patrimoniali derivanti dalla violazione della normativa privacy fino ad un massimale di € 150.000,00
L’assicurazione vale anche per l’azione di rivalsa dell’istituto di credito nei confronti del dipendente assicurato esclusivamente per i casi di violazione di segnalazione di banconote false e negoziazione di assegni sprovvisti della clausola “non trasferibile” fino ad un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Il sinistro si considererà avvenuto nel giorno di negoziazione dell’assegno; in conseguenza di ciò saranno considerati sinistri unicamente le azioni di rivalsa da parte dell’istituto di credito per assegni la cui negoziazione ricade in una data posteriore alla data di sottoscrizione della copertura assicurativa, o anteriore purché afferente ad una annualità assicurativa già in garanzia.
Per il rimborso dei sinistri RC Ammanchi di cassa e RC Perdite Patrimoniali non è più richiesta la dichiarazione della banca di avvenuta refusione.
Per aderire alla convenzione gli iscritti potranno trasmettere direttamente alla Compagnia, come negli anni precedenti, la scheda di adesione e la copia del bonifico a mezzo fax o tramite email.
Potete consultare tutta la relativa documentazione qui